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Comunione o separazione dei beni?

Comunione o separazione dei beni?

Sicuramente l'aspetto meno romantico del matrimonio, ma di grande importanza per la futura famiglia

Che scegliate di sposarvi con rito civile o con rito cattolico, al termine della funzione il sacerdote o l'ufficiale di stato civile, dovrà annotare la vostra scelta sull'atto di matrimonio. E lì dovrete pronunciare la fatidica scelta: comunione o separazione dei beni.

Bisogna dire innanzitutto che la legge consente agli sposi di scegliere tra i due regimi patrimoniali e che se marito e moglie non espliciteranno alcuna scelta, dal 20 settembre 1975 per legge il regime patrimoniale legale della famiglia sarà in automatico la comunione dei beni. State tranquilli, perché potete ripensarci in qualsiasi momento. La scelta del regime patrimoniale può infatti essere modificata con atto pubblico di fronte ad un notaio in qualsiasi momento della vita matrimoniale.

Scegliere come regime patrimoniale la comunione dei beni vuol dire che tutti i beni acquistati dopo le nozze sono di proprietà di entrambi i coniugi. In particolare, si intende che saranno di proprietà comune: tutte le proprietà comprate dopo il matrimonio, anche se acquistate separatamente dai due coniugi (case, terreni, negozi, automobili, fatta eccezione di beni personali); rendimenti dei beni propri di ciascun coniuge, ad esempio quelli bancari; aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; utili e incrementi dell'azienda di proprietà di uno dei due precedentemente alle nozze, ma gestita da entrambi dopo il matrimonio.

Saranno parte del patrimonio comune anche i debiti, sia quelli contratti congiuntamente dai coniugi che quelli contratti separatamente, nonché gli oneri che gravano sui singoli beni al momento dell'acquisto, ad esempio un'ipoteca sulla casa. Rimarranno invece di proprietà esclusiva di ciascun coniuge: i beni posseduti da prima delle nozze; eredità o donazioni, anche se avute dopo il matrimonio; beni personali e accessori; beni necessari all'esercizio della propria professione; risarcimenti per danni fisici subiti, ad esempio indennizzi assicurativi o pensione di invalidità; ricavato della vendita di uno dei beni suddetti.

In caso di vendita di immobili o altri atti di amministrazione straordinaria, è necessario il consenso di entrambi gli sposi. In caso di disaccordo, sarà il giudice a decidere se l'atto voluto da uno solo dei coniugi è necessario all'interesse della famiglia o dell'azienda familiare. Lo scioglimento della comunione dei beni si verifica in caso di: morte di uno dei coniugi; annullamento del matrimonio, separazione, divorzio; decisione di entrambi i coniugi di cambiare il regime patrimoniale; fallimento di uno dei coniugi; separazione giudiziale dei beni.

Scegliere come regime patrimoniale la separazione dei beni vuol dire invece che ciascuno dei due sposi ha la proprietà esclusiva dei beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio, anche se fruiti in comune. Ognuno ha quindi tutto il diritto di goderli o amministrarli, fermo restando l'obbligo di adempienza dei doveri sanciti dagli articoli 143 e 147 del Codice Civile. Il regime di separazione dei beni produce l'effetto di attribuire al coniuge che effettua l'acquisto ogni diritto sul bene, in via esclusiva: i patrimoni di marito e moglie restano quindi separati durante il matrimonio, salvi i diritti di successione. Per ottenere la co-intestazione di un bene, una volta optato per il regime di separazione, occorrerà esplicitamente dichiarare all'atto dell'acquisto tale volontà, specificando anche la quota di comproprietà da assegnare.

LeValentine